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IL LAVORO SPORTIVO

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L’approvazione della Legge di Conversione del Decreto “Milleproroghe 2023”, che ha disposto il rinvio al 1° luglio 2023 dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm. relative alla nuova disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo, sembra porre le basi – dopo diverse proroghe – per l’effettiva entrata in vigore della Riforma.

In sede di conversione è stato, infatti, precisato che per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nell’intero periodo d’imposta 2023 avranno percepito compensi ex art. 67 TUIR (disciplina dunque operativa sino al 30 giugno) e, successivamente, compensi di lavoro sportivo come disciplinati dalla Riforma, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non potrà superare l’importo complessivo di 15.000 Euro.

La novità non è di poco conto in quanto sembra preannunciare effettivamente l’entrata in vigore della Riforma e della figura del lavoratore sportivo, per il quale si intende non solo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo ma anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Resta dunque inteso che, secondo quanto espressamente previsto nel D.lgs.  n. 36/2021, il riferimento puntuale per verificare quali mansioni possano rientrare nella nuova disciplina del lavoro sportivo sono e rimangono i Regolamenti FIG.

La FIG già nel 2019 con circolare n. 1/2019 – anche se i presupposti normativi erano differenti – aveva individuato le mansioni da poter inquadrare tra quelle che potevano percepire i c.d. “compensi sportivi” (ex art. 67 TUIR), annoverando, per quanto qui di interesse, non solo atleti e istruttori ma anche tecnici, raters, superintendents, greenkeepers e arbitri.

È quindi auspicabile che, con un simile intervento, la Federazione possa organicamente definire tutte quelle figure che potranno essere legittimamente qualificate come “lavoratore sportivo”, figura al quale saranno finalmente riconosciute tutele sanitarie, assicurative e previdenziali con conseguenziali oneri, che per il settore golfistico dilettantistico possono essere così sintetizzate.

Fasce in ambito dilettantistico

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO

ALIQUOTA AGGIUNTIVA

VARIAZIONE*

€ 0 - 5.000

non imponibile

non si applicano ritenute

-

-

€ 5.000 - 15.000

non imponibile

  • lavoratore sportivo assicurato presso altre forme obbligatorie

 

  • COCOCO che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie

 

  • lavoratori autonomi che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie

 

 

 

24%

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

Non indicate

 

 

 

 

 

Quella prevista per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro (aliquota attuale: + 2,03%)

 

 

 

inferiore al 6% circa

superiore a € 15.000

imponibile per la parte eccedente

 

 

 

 

 

 

dal 6% al 9% circa

* Variazioni rispetto al regime dei c.d. “compensi sportivi” ex art. 67, co. 1, lett. m), TUIR, a parità di netto per il percipiente, determinabili sulla base di quanto indicato nel Dossier di documentazione del provvedimento, con conseguenti maggiori oneri a carico del prestatore nella misura di 1/3 e del committente nella misura dei restanti 2/3.

In buona sostanza può dirsi che - fatti salvi i rapporti con i volontari cui potranno essere riconosciuti solo rimborsi documentati e previamente autorizzati nel limite di € 10.000 annui - nessun adempimento (e nessuna contribuzione fiscale e previdenziale) sarà richiesto per rapporti con compensi sino ad € 5.000 all’anno mentre al superamento di detta soglia vi sarà una debenza contributiva previdenziale ed assistenziale che, sino ad € 15.000 (soglia di neutralità fiscale), potrà essere gestita per i connessi adempimenti lavoristici tramite la piattaforma del nuovo Registro delle attività sportive tenuto da Sport e Salute.

Va ricordato che la Riforma prevede altresì un contenimento degli oneri contributivi e fiscali, per le prestazioni sportive, al fine di rendere l’impatto della riforma del 2021 più “sostenibile” per il mondo sportivo ma sufficientemente tutelanti per i collaboratori. Fino al 31 dicembre 2027, infatti, il Governo ha previsto una riduzione del 50% dell’imponibile contributivo – non però per i dipendenti riducendo anche l’imponibile pensionistico in misura equivalente (nessuna contribuzione figurativa).

Per quanto attiene, invece, il rapporto di lavoro sportivo nel settore golfistico professionistico il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presumerà oggetto di contratto di lavoro subordinato, costituendo invece oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

    1. l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
    2. lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
    3. la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

In ambito professionistico il rapporto si dovrà instaurare mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto, che dovrà essere, a pena di nullità, in forma scritta, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla FIG e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

Per quanto riguardano gli adempimenti connessi, segnalo infine che la Società sarà tenuta a depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la FIG - per l'approvazione – e tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo del settore professionistico e la Società, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. L'approvazione secondo le regole stabilite dalla FIG sarà infatti condizione di efficacia del contratto.

Stante l’approssimarsi dell’entrata in vigore della Riforma, si confida in un aggiornamento della circolare n. 1/2019 da parte della Federazione onde rendere maggiormente definiti i contorni del “lavoro sportivo” in ambito golfistico elencando le prestazioni dei tesserati rientranti nel nuovo regime. Sarebbe un elemento di chiarezza nei confronti dei circoli così come di tutti gli operatori anche in relazione ad eventuali contestazioni degli organi accertatori.

 

 

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