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ENTI SPORTIVI TRA DILETTANTI E PROFESSIONISTI
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Il presente contributo ha lo scopo di dare una prima sommaria indicazione sul contenuto del Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 36 che riordina e riforma le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e il lavoro sportivo.
L’entrata in vigore delle disposizioni è stabilita per il 2 aprile 2021, ad eccezione delle norme in materia di lavoro sportivo, la cui applicazione è differita al 1° luglio 2022.
Il decreto inizia con una serie di definizioni che acquisiscono significato nel contesto del corpo legislativo e dà, in primo luogo, una definizione di società o associazione sportiva dilettantistica prevedendo la necessaria affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale (oppure ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva) sottolineando l’assenza di scopo di lucro e la necessaria attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Il Decreto si sofferma quindi sulle definizioni dei soggetti che a vario titolo si occupano di sport quali il Comitato Olimpico Internazionale, Il CONI, il Comitato Paralimpico, le Federazioni sportive nazionali e internazionali, i gruppi sportivi ecc.
Dà, inoltre la definizione di impianto sportivo e di Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche quale necessaria iscrizione per accedere a qualsiasi tipologia di contributo pubblico.
Gli obiettivi della norma sono declinati per assicurare lo svolgimento libero dell’attività sportiva sia professionistica che dilettantistica, riconoscendone il valore universale, sociale, salutistico e solidaristico.
Entrando più in dettaglio per quello che riguarda gli enti sportivi dilettantistici sono previsti gli obblighi di indicazione nella denominazione sociale e la suddivisione della possibile natura giuridica con la quale costituirsi in:
- associazioni prive di personalità giuridica;
- associazioni con personalità giuridica di diritto privato
- società (escludendo, non si sa bene il motivo, le società cooperative).
Consente (non obbliga) il riconoscimento e l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) con la conseguenza di applicare le regole specifiche degli ETS limitando a quelle della norma in commento solo in quanto compatibili.
Prevede, per la costituzione, la necessità di atto scritto e l’indicazione obbligatoria di quegli elementi essenziali che già oggi sono richiesti dalla normativa in vigore, compresa la necessità di disciplinare l’assenza di fine di lucro e il divieto di distribuzione anche indiretta di utili. Permette lo svolgimento di attività secondarie e strumentali, se previste dallo statuto, secondo criteri e limiti che saranno definiti con decreto dall’autorità governativa.
Per le SSD è invece prevista la possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale o a dividendo purché entro precisi limiti quantitativi (interesse dei buoni fruttiferi postali aumentati di massimo 2,5% del capitale effettivamente versato.
È inoltre previsto che l’attività di riconoscimento della natura dilettantistica sia demandato alle Federazioni sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva.
Gli amministratori delle associazioni e società sportive hanno il divieto di ricoprire la medesima carica in altre società od associazioni.
Sono, da ultimo, previste particolari agevolazioni tributarie (per la verità di poco spessore) che vanno dall’esenzione della ritenuta sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione sportiva alla registrazione degli atti costitutivi e di trasformazione con soggezione alla sola imposta fissa di registro. La riproposizione della qualificazione quale spesa di pubblicità per i corrispettivi versati alle ASD e SSD nei limiti di 200.000 Euro annui.
Qualche novità in più che, come detto, entrerà in vigore da luglio 2022 riguarda la disciplina del lavoro sportivo ove, in linea generale sono previste due tipologie di contratto: di lavoro subordinato o di lavoro autonomo compresa la collaborazione coordinata e continuativa.
Per quello che riguarda le prestazioni amatoriali svolte nell’ambito delle associazioni o società sportive dilettantistiche è prevista la possibilità di avvalersi di lavoro amatoriale gratuito; sono previsti solo eventuali premi occasionali in relazione ai risultati ottenuti e le indennità di trasferta e i rimborsi spese. Il superamento del limite di Euro 10.000 (previsto dall’artt. 69 TUIR) trasmuta le indennità i premi e i imborsi in reddito di lavoro dipendente o autonomo.
Il lavoro volontario amatoriale è soggetto ad assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
La collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale è ammessa con obbligo di assicurazione e iscrizione alla gestione separata. Il compenso annuo inferiore al predetto limite di Euro 10.000 può essere qualificato come compenso occasionale.
Sono previste norme per assicurare e/o favorire la parità di genere anche nei ruoli e responsabilità nelle organizzazioni sportive.
Per concludere si può apprezzare il tentativo di accorpare e omogeneizzare norme stratificatesi nel tempo in diversi strumenti legislativi che con questo Decreto sono stati espressamente abrogati.