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RIFORMA DELLO SPORT

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Come noto i Decreti legislativi della c.d. Riforma dello Sport, modificati con D.lgs. n. 120/2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre u.s.), contengono importanti disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici.

Tra le numerose novità della Riforma qui ci soffermeremo sui contenuti obbligatori degli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Si evidenzia in merito che, da una parte, l’art. 7 del D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. annovera tra i requisiti degli Statuti degli enti sportivi dilettantistici la disposizione secondo cui l’oggetto sociale debba fare specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica; dall’altra, l’art. 9 dello stesso Decreto prevede che i Golf Club possono esercitare attività diverse da quelle principali (ossia le attività golfistiche e le eventuali ulteriori attività sportive), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

I criteri ed i limiti delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali dovranno essere definiti con successivo Decreto Ministeriale non ancora approvato al momento in cui si scrive. Viene però già precisato nel Decreto legislativo che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal suddetto computo. In ogni caso, si segnala che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri che verranno definiti comporterà la cancellazione d’ufficio dal RASD.

La nuova normativa rende pertanto necessaria una verifica dell’attuale contenuto dello Statuto dei Club e, ove necessario, una riformulazione dello stesso: in difetto, infatti, la mancata conformità del dettato statutario ai criteri di legge renderebbe inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. “RASD”) istituito presso il Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per i Golf Club che vi sono già iscritti, comporterebbe la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Sul punto si ricorda che l’iscrizione al RASD certifica la natura dilettantistica dell’attività svolta dagli enti sportivi ai fini delle agevolazioni disposte dall’ordinamento statale. Al riguardo, va evidenziato che con circolare del Segretario Generale, la FIG  - mettendosi a disposizione e richiedendo invio in bozza degli statuti aggiornati entro il 30 novembre p.v. - ha precisato che ove fosse accertata la non conformità di uno Statuto alle previsioni normative e non si provvedesse alle modifiche opportune, la Federazione sarà costretta a non procedere al rinnovo annuale dell’affiliazione o dell’aggregazione con conseguente decadenza del riconoscimento ai fini sportivi e cancellazione dal RASD.

Ferma restando la regola di carattere generale che prescrive il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, e dunque l’obbligo di destinazione di eventuali utili ed avanzi allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio sociale, si segnala l’introduzione della facoltà per i sodalizi sportivi, costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative (fatta eccezione per quelle a mutualità prevalente), di parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata. La quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, che tali Società potranno infatti essere destinate ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci oppure alla distribuzione, di dividendi ai soci, nei limiti indicati dal D.lgs. n. 36/2021, viene aumentata fino all’80%  per le società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari al fine di incoraggiare l’attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie. Sono escluse da tali previsioni gli enti costituiti nelle forme della società cooperativa a mutualità prevalente di cui all’art. 2512 del Codice Civile.

Si segnala inoltre che è stato formalmente ampliato il regime dell’incompatibilità degli amministratori degli enti sportivi dilettantistici, i quali non potranno ricoprire alcuna altra carica societaria nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

I Golf Club dovranno procedere a verificare la conformità del proprio Statuto alla c.d. Riforma dello Sport ed eventualmente approvare le modifiche entro il 31 dicembre 2023, termine previsto dal legislatore per l’assolvimento di questo adempimento.

Segnalo che il necessario momento assembleare che si prospetta per ogni Golf Club può rappresentare – per quelli costituiti come ASD – la perfetta occasione per valutare, qualora ne fossero sprovvisti, il conseguimento della personalità giuridica di diritto privato e dunque l’acquisizione della c.d. autonomia patrimoniale perfetta, in altri termini la netta distinzione tra il patrimonio del sodalizio e quello dei soci che agiscono in nome e per conto del Golf Club.

Questa scelta di “tutela” nei confronti degli amministratori viene facilitata dalla nuova normativa: il D.lgs. n. 39/2021, nel testo oggi vigente, prevede infatti una nuova procedura per la presentazione dell’istanza della personalità giuridica per le ASD, in deroga alle disposizioni ex d.p.r. n. 361/2000: per i Golf Club affiliati e già iscritti al RAS, il notaio, verificata la documentazione, potrà richiedere direttamente al RASD l’inserimento dell’associazione tra quelle con personalità giuridica (è di stretta evidenza che il RASD dovrà essere implementato anche con tale funzionalità). Ricordo che si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Ai fini dell’adeguamento dello Statuto alla Riforma è prevista l’esenzione dall’imposta di registro per le necessarie modifiche statutarie, tuttavia, a differenza di quanto previsto per gli enti del terzo settore, il legislatore non ha previsto deroghe alle maggioranze assembleari prescritte dagli statuti per la modifica degli stessi, anche laddove ci si limitasse a meri adeguamenti di legge. I Golf Club dovranno pertanto procedere – ove necessario – alle modifiche statutarie nel rispetto delle disposizioni del proprio Statuto con i quorum costitutivi e deliberativi ivi previsti.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio i Golf Club costituiti quali SSD o ASD con personalità giuridica sono tenuti a comunicare all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva del sodalizio. Alla luce del Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la prima comunicazione deve essere effettuata entro l’11 dicembre 2023 (il termine di 60 giorni scade in un giorno festivo) attraverso l’applicativo DIRE (Depositi e Istanze Registro imprese – servizio delle Camere di Commercio) o software equivalenti sul mercato. Si segnala inoltre che le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere costantemente aggiornate:

  • in caso di eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva questi devono essere comunicati entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione;
  • indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni, è obbligatorio effettuare una comunicazione periodica annuale, confermando i dati e le informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma.

 

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